Sabato, 11 novembre 2023 ore 22.43. Giulia invia l’ultimo messaggio whatsapp alla sorella prima di scomparire. Passeranno 7 giorni prima che il suo corpo venga ritrovato da una squadra cinofila della protezione civile in un anfratto roccioso nel bosco, ricoperto da sacchi di plastica neri, colpito per 75 volte. Filippo Turetta viene rinviato a giudizio per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, per aver commesso il fatto nei confronti di una vittima di reato di cui all’art 612-bis c.p. (atti persecutori, il cd. stalking) e dalla crudeltà, ma la Corte d’Assise di Venezia, suscitando grande indignazione generale, ha riconosciuto solo la prima delle tre, comunque condannando l’uomo all’ergastolo.

La plateale disapprovazione fomentata dai media si è concentrata sull’esclusione dell’aggravante della crudeltà: perché mai 75 coltellate non possono rientrare nel concetto di crudeltà?

Il primo dubbio da sciogliere, quindi è se il significato che generalmente attribuiamo alla parola crudeltà sia lo stesso che riempie di contenuto la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n.4. E’ molto complesso infatti riuscire a svuotare una parola di uso comune dei suoi connotati e del giudizio di (dis)valore, rendendosi quasi inevitabile darne una valutazione morale.

Sebbene le normative traggano origine dal sentire comune e dalle consuetudini è però importante ricordare che la legge deve essere oggettivabile, guardare al caso specifico per calibrare la pena da infliggere ma è necessario che lo faccia sulla base di criteri oggettivi e non su convinzioni etiche o morali, che invece debbono restare estranee al processo penale.

Altrimenti si finirebbe, ad esempio, con il riconoscere l’aggravante della crudeltà tutte le volte in cui un soggetto commetta un omicidio, essendo questo un atto sempre riprovevole sotto il profilo morale, a maggior ragione se con un coltello, con il quale dovrà necessariamente infliggere più colpi per causare la morte di una persona.

E’ orientamento costante della giurisprudenza che  la circostanza aggravante della crudeltà sia stata prevista dal Legislatore per applicarsi al reo che abbia rivelato una particolare efferatezza e brutalità nel compimento del reato; in altri termini, è necessario che il reo abbia mostrato particolari cruenza e  sadismo contro una vittima già inerte ed agonizzante, causando patimenti ulteriori non connessi a quanto strettamente necessario per l’esecuzione del crimine e, dunque, solo allora tali da giustificare l’aumento di pena.

Dunque, da un lato, il numero di colpi inferti non possono – da soli – rilevare ai fini del riconoscimento dell’aggravante della crudeltà, dall’altro, nel caso in esame, bisognava dimostrare che Turetta avesse prolungato la propria condotta per infliggere maggiori sofferenze a Giulia Cecchettin e questa prova, l’impianto accusatorio, non è riuscito a darla.

Anzi, la Corte d’Assise di Venezia ha ritenuto che aver bloccato e silenziato con il nastro adesivo la vittima non abbia integrato quel “quid pluris” di sofferenza rispetto alla consumazione del delitto, quanto piuttosto una “circostanza funzionale al delitto, rientrante nell’iter necessario per portare a compimento l’azione omicidiaria”.

Au contraire, con la pronuncia dell’8 maggio 2018, n. 20185, la Cassazione penale, Sez. I,. ha riconosciuto l’aggravante della crudeltà nel caso in cui un uomo ha colpito 15 volte la moglie “incidendo con la lama del coltello fino all’osso, sfigurandole il viso e il corpo e agendo in presenza dei figli minori di età”. In quel caso, nonostante il numero dei colpi inferti fosse minore rispetto al caso di Giulia, essi risultavano diretti allo sfiguramento della vittima, come ulteriore tortura prima dell’omicidio; inoltre, venne tenuto conto che il fatto fosse stato commesso in presenza dei figli minori. Per la Corte, si è evinta <<una specifica volontà di brutalizzare la vittima, oltre che di sopprimerla.>> anche perché i colpi inferti al volto non erano mortali ma solo carichi della volontà di indurre maggiore sofferenza.

Solo laddove, quindi, vi sia prova che la reiterazione dei colpi inferti abbia generato – per quantità e qualità – la produzione di sofferenze e patimenti gratuiti ovvero non più funzionali al delitto, allora l’aggravante opererà.

La Corte di Assise di Venezia ha pure osservato che «l’aver inferto settantacinque coltellate non si ritiene sia stato, per Turetta, un modo per crudelmente infierire o per fare scempio della vittima: come si vede anche nella videoregistrazione dell’ultima fase dell’azione omicidiaria, l’imputato ha aggredito Giulia Cecchettin attingendola con una serie di colpi ravvicinati, portati in rapida sequenza e con estrema rapidità, quasi alla cieca», così avrebbe «continuato a colpire, con una furiosa e non mirata ripetizione dei colpi, fino a quando si è reso conto che Giulia “non c’era più”».

Due considerazioni finali: sebbene negli ultimi anni abbiamo assistito al proliferare di serie crime e passione dell’opinione pubblica per la cronaca nera, lo sdegno e le pubbliche manifestazioni che inneggiano a pene più severe danno prova di quanto l’informazione resti superficiale e non si trasformi in una conoscenza effettiva dei fatti e della cultura giuridica. La seconda è che la pena resta connotata da quell’afflizione da cui invece dovrebbe emanciparsi: negli anni abbiamo visto applaudire pronunce di sentenze all’ergastolo per la ventenne Sabrina Misseri, indignarsi per il mancato riconoscimento dell’aggravante della premeditazione ad Impagnatiello, per non aver dato l’ergastolo all’assassino di Gianbattista Cutolo benché fosse minorenne, senza interrogarsi perchè quella pena non è prevista per i minori degli anni 18.

È, forse, utile ricordare che non è la punizione esemplare del colpevole a restituire la dignità a chi non c’è più, anche quando ciò pare appagare il dolore delle famiglie delle vittime e che il senso di giustizia è qualcosa di molto personale che non può, quindi, orientare le decisioni giudiziarie.

Marika La Pietra, avvocato

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