Esamineremo le recenti sanzioni statunitensi contro Francesca Paola Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, le tensioni tra unilateralismo sanzionatorio, immunità degli esperti indipendenti e protezione del ruolo multilaterale.

Ma, soprattutto, ci chiederemo se tali sanzioni incidano sulla libertà di operare degli esperti ONU, che ruolo occupi il rispetto delle immunità e come interagiscano i principi di legalità, proporzionalità e contraddittorio, offrendo una prospettiva critica sull’equilibrio tra sovranità nazionale e tutela delle istituzioni internazionali. Quali implicazioni per la credibilità del sistema multilaterale, quali possibilità di revisione e quali i possibili scenari?

Francesca Albanese e le sanzioni USA: il confine fragile tra politica estera e diritto internazionale

Oggi, impongo sanzioni a Francesca Paola Albanese”. Questo l’annuncio del Segretario di Stato americano Marco Rubio, fatto il 9 luglio 2025, nei confronti della relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, sollevando – e non potendo non farlo – un acceso dibattito politico e giuridico. Da un lato, gli Stati Uniti rivendicano la legittimità delle proprie misure restrittive come strumenti di politica estera; dall’altro, emergono perplessità circa la compatibilità di tali sanzioni con le immunità e i privilegi riconosciuti agli esperti indipendenti ONU.

L’annuncio prosegue e s’intensifica, scatenando l’opinione pubblica e attivando movimenti di massa in sostegno della relatrice Onu: “Albanese si è impegnata direttamente con la Corte penale internazionale (CPI) nel tentativo di indagare, arrestare, detenere o perseguire cittadini degli Stati Uniti o di Israele, senza il consenso di questi due Paesi. Né gli Stati Uniti né Israele sono parte dello Statuto di Roma, il che rende questa azione una grave violazione della sovranità di entrambi i Paesi”.

Ma c’è un’accusa ancora più grave che muove Rubio: “Gli Stati Uniti hanno ripetutamente condannato e contestato le attività parziali e malevole di Albanese, che da tempo la rendono inadatta a ricoprire il ruolo di Relatrice Speciale. Albanese ha sfacciatamente diffuso antisemitismo, espresso sostegno al terrorismo e aperto disprezzo per gli Stati Uniti, Israele e l’Occidente. Tale pregiudizio è stato evidente nel corso della sua carriera, inclusa la raccomandazione alla CPI, senza una base legittima, di emettere mandati di arresto contro il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e l’ex Ministro della Difesa Yoav Gallant”.

È così o il ruolo svolto dalla Dott.ssa Albanese è perfettamente permeante con il suo incarico? Ha forse travalicato i limiti del suo mandato istituzionale? Ha agito autonomamente ed illegittimamente al punto da poter essere definita apertamente antisemita, come la sua presunta propaganda e collaborazionista di Hamas e del terrorismo internazionale?

Di cosa si è realmente macchiata indelebilmente la Dott.ssa Albanese?

Di certo è stata la prima a denunciare l’intento genocidiario di Israele ai danni del popolo palestinese e, altrettanto apertamente, i suoi ripetuti interventi hanno contribuito a delineare ciò che originariamente veniva descritto dai nostri media e da molti governi – tra cui quello italiano – come una legittima risposta all’attacco del 7 ottobre. Ma di recente avrebbe intensificato questa contronarrazione scrivendo, a parere dello Stato americano “lettere minatorie a decine di entità in tutto il mondo, tra cui importanti aziende americane nei settori della finanza, della tecnologia, della difesa, dell’energia e dell’ospitalità, formulando accuse estreme e infondate e raccomandando alla CPI di avviare indagini e procedimenti penali nei confronti di queste aziende e dei loro dirigenti”[1].

È proprio qui che comincia a calare una nebbia intensa su una questione il cui panorama pare, ora, assumere di nuovo i suoi colori naturali. Nel suo ultimo Report alle N.U. sull’economia dell’aparthaid, la Albanese ha fatto nomi e cognomi, ha parlato di chi in questa situazione sta traendo profitto. Rapporto nel quale si è tenuta ben lontana dal riferirsi ad una “guerra”, come ha spiegato anche ai nostri microfoni nella puntata del podcast “Piovono bombe”[2].

Le sanzioni sono arrivate proprio in risposta alla presentazione del rapporto redatto da Albanese sulla cosiddetta “economia del genocidio”, in cui accusava centinaia di aziende di aver collaborato con Israele nelle sue attività belliche e di occupazione.

L’annuncio si conclude con la minaccia di portare avanti fino all’ultima azione utile per proteggere la sovranità americana e – letteralmente – quella dei suoi alleati. È evidente come la presa di posizione americana, già ben chiara sino ad ora, venga pubblicamente rivendicata, a futura memoria di coloro che leggeranno queste tristissime pagine di storia che le nostre generazioni stanno vivendo nel silenzio dei governi a fronte del rumore dei popoli.

Per fare un po’ di chiarezza, proviamo a delineare il quadro normativo statunitense in materia di sanzioni.

Gli Stati Uniti dispongono di un articolato sistema di sanzioni internazionali, gestito principalmente dall’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro e dal Dipartimento di Stato. La base giuridica delle sanzioni contro individui stranieri può essere rintracciata in diverse fonti normative.[2]

Questi strumenti conferiscono al Segretario di Stato e al Segretario del Tesoro un ampio margine di discrezionalità nella designazione di individui considerati una minaccia per la sicurezza nazionale, la politica estera o l’economia degli Stati Uniti.

Ma cosa comporta l’inserimento di un individuo in liste sanzionatorie (come la SDN List)? Questo avviene tramite una pubblicazione sul sito dell’OFAC o del Dipartimento di Stato e vale come notifica; le garanzie procedurali previste in simili casi sono limitate. È possibile, ad esempio, richiedere un riesame amministrativo (delisting request) presentando prove a sostegno e, in casi eccezionali, è possibile ottenere una revisione giudiziaria presso corti federali statunitensi. Ciononostante, la giurisprudenza statunitense riconosce, in concreto, un ampio margine discrezionale all’esecutivo in materia di politica estera e sicurezza nazionale.

C’è quindi, ora, da chiedersi, di quali immunità e privilegi godano i funzionari dell’ONU e per quali ragioni? I motivi, in un caso come questo, appaiono quanto mai evidenti: tutelare i rappresentanti e gli esperti dell’ONU, garantisce che il loro operato sia indipendente, non corruttibile, non sanzionabile, non soggetto a minacce, a restrizioni, ad incarcerazioni. Serve, in poche parole, a non farli tacere, a rendere effettivo il loro ruolo di esperti e di tutori dei rapporti internazionali.

Ai sensi della Convenzione ONU sui privilegi e le immunità (1946), quella riconosciuta agli esperti indipendenti incaricati dal Consiglio dei diritti umani è un’immunità funzionale: essi non possono essere perseguiti né limitati per opinioni espresse o atti compiuti nell’esercizio del loro mandato. Sono espressamente tutelati i “funzionari ed esperti in missione” da misure di coercizione da parte degli Stati membri.

È quindi evidente che le sanzioni statunitensi, incidendo sulla possibilità della relatrice di esercitare liberamente il proprio mandato, pongono un problema di compatibilità con gli obblighi internazionali assunti dagli USA come Stato membro ONU.

Sul piano internazionale, l’atto si inserisce nella tradizione statunitense di utilizzo delle sanzioni individuali quale strumento di pressione diplomatica.

In concreto, le sanzioni attuate hanno un impatto diretto nella vita quotidiana dell’Albanese, avendo disposto il congelamento di tutti i suoi beni (conti corrente e disponibilità economica) ed eventuali restrizioni di ingresso sul territorio statunitense. Bisogna tenere conto del fatto che la donna è anche madre di una minore cittadina americana e moglie di un funzionario della Banca Mondiale: appare ancora più chiaro come queste sanzioni producano effetti di gravissima portata, che travalicano il ruolo di esperta, incidendo direttamente nella sua vita privata, ma non è finita qui.

L’Albanese ha dichiarato che le sanzioni contro di lei, come da atto che le è stato notificato, perseguiranno anche tutti coloro che le daranno disponibilità economica o l’aiuteranno a limitare gli effetti di questi provvedimenti, pena multe pesantissime e, addirittura, la minaccia di essere arrestati. Ha persino dichiarato che a rischiare l’arresto è anche sua figlia minore.

Un’analisi critica della vicenda solleva diverse perplessità: in primo luogo, possiamo affermare che siamo in presenza della violazione delle immunità ONU; le misure restrittive, infatti, appaiono incompatibili con la Convenzione del 1946, minando l’indipendenza degli esperti speciali.

In effetti, la procedura statunitense non garantisce un pieno contraddittorio e limita fortemente le possibilità di revisione giudiziaria, sollevando anche dubbi sul rispetto dei principi di proporzionalità e legalità che, invece, conosciamo in uno Stato di diritto.

Ciò che appare più pericolosa però è la strumentalizzazione politica di queste sanzioni che, più che in difesa e a tutela della politica statunitense e dei suoi alleati, sono dirette contro un esperto ONU come un tentativo di intimidazione volto a influenzare l’attività di monitoraggio indipendente dell’Ente, con conseguente danno anche alla credibilità delle informazioni formali comunicate dagli Stati Uniti e dai suoi alleati presuntamente minacciati.

Siamo in pieno conflitto tra ordinamenti e questa tensione tra la normativa interna USA e il diritto internazionale mette in luce la fragilità degli strumenti di protezione degli esperti ONU rispetto a potenze statali. Soprattutto laddove una qualsivoglia esposizione istituzionale – che odori di protezione – non provenga né dallo Stato di origine dell’esperta -l’Italia- né da alcun altro Stato Membro.

Il portavoce Stéphane Dujarric ha definito le sanzioni “inaccettabili” e l’Alto Commissario per i diritti umani, Volker Türk, ha esortato a una “reversal” immediata.[3]

Non sono mancate critiche neanche da ONG e organismi internazionali, come Amnesty International, che ha definito le sanzioni un “vergognoso affronto alla giustizia internazionale” e un attacco all’indipendenza dei relatori ONU[4].

Ancora, gli Human Rights Watch hanno denunciato l’intento di “far tacere un esperto ONU che sta facendo il proprio lavoro”[5]

Il pericolo è presto evidente: un effetto deterrente sull’operato degli esperti ONU, mettendo in discussione l’indipendenza dei meccanismi multilaterali per i diritti umani[6].

Conclusivamente, le sanzioni statunitensi contro Francesca Albanese, pur fondate su un quadro normativo interno consolidato, pongono gravi interrogativi di compatibilità con il diritto internazionale e con la Convenzione ONU sui privilegi e le immunità. Esse rappresentano un caso emblematico di conflitto tra unilateralismo sanzionatorio e tutela delle istituzioni multilaterali. La vicenda sollecita un ripensamento sulla necessità di strumenti più efficaci per garantire l’indipendenza e la protezione dei funzionari internazionali, al fine di preservare la credibilità del sistema delle Nazioni Unite. Ma viene anche da domandarsi perché non si legge di alcun intervento delle istituzioni italiane e ciò apre al timore di un abbandono formale dei propri cittadini che espongano e supportino pensieri di segno diverso dalla linea nazionale. Un timore che rischia di danneggiare non solo la Dott.ssa Albanese ma anche tutti coloro che, come lei, viaggiano controvento.

E, in tutti i casi, auguriamo buon vento.

Marika La Pietra, avvocato penalista


[1] https://www.unosguardoalcielo.com/podcast-voci-in-ombra-episodio-3-piovono-bombe/

  • [2]
  • International Emergency Economic Powers Act (IEEPA, 50 U.S.C. §§ 1701-1707): conferisce al Presidente il potere di dichiarare un’emergenza nazionale in risposta a minacce estere e di adottare misure economiche, incluse le designazioni individuali.
  • Global Magnitsky Human Rights Accountability Act (2016, 22 U.S.C. § 2656 note): autorizza sanzioni contro individui coinvolti in violazioni gravi dei diritti umani o in atti di corruzione significativa.
  • Executive Orders (E.O.): atti presidenziali che attivano o ampliano specifici programmi sanzionatori. Essi stabiliscono criteri concreti per la designazione.
  • Codice dei Regolamenti Federali (CFR, titoli 31 e 22): disciplina le modalità applicative delle sanzioni, inclusa la gestione delle liste di Specially Designated Nationals (SDN).

[3] passblue.comAP NewsThe Washington Post.

[4]Amnesty International USA.

[5]Human Rights Watch.

[6] ecchr.euReuters

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