30 aprile 2020, c’è ormai silenzio in quella casa di Collegno. Sul tavolo un ananas e un vaso con dei fiori, a terra un uomo riverso sulla schiena ricoperto di sangue. Una scena che sembra cristallizzare, almeno a parere del p.m., un caso di aggressione con l’intento di uccidere. Per la difesa, invece, su quella stessa scena, si stavano consumando altri crimini, maltrattamenti ai danni di una donna, Maria, e poi una colluttazione con i suoi figli, Alex e Loris, eventi solo in ultimo culminati in un omicidio. 101 le telefonate rivolte insistentemente alla moglie che aveva seguito e spiato sul luogo di lavoro prima di assalirla a casa, in preda alla gelosia. 34 il numero di coltellate sferrate con diversi coltelli per legittima difesa, sostiene invece Alex e con lui sua madre e suo fratello, vittime delle annose angherie dell’uomo che, ormai, giace sul pavimento della sua abitazione. Subito dopo, la confessione del delitto e la consegna spontanea alle autorità.

L’art. 52 del codice penale inserisce tra le scriminanti, anche dette cause di giustificazione, la legittima difesa, definendo non punibile chi abbia commesso un fatto – in questo caso l’omicidio – costretto dalla necessità di difendere un proprio diritto o quello altrui – nel caso di specie l’incolumità materna – contro il pericolo attuale, ovvero imminente, di un’offesa ingiusta e sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.

Dunque, perchè si configuri la causa di giustificazione sono richiesti una serie di requisiti: l’attualità del pericolo, la necessità di difendersi da un’offesa e la proporzione tra questa e la difesa messa in atto. In poche parole, solo se la vita di Alex o quella di sua madre Maria o di Loris fossero state in pericolo in quel momento, ciò sarebbe stato idoneo a giustificare il parricidio, almeno dal punto di vista giuridico.

Uccidere un genitore è sempre qualcosa che desta un certo terrore negli occhi di chi guarda e non sempre ci sono delle orecchie disposte ad ascoltarne le ragioni. Ci sembra complesso forse perchè astrattamente innaturale ma non c’è posto in un’aula di giustizia per i giudizi morali o per le eco mediatiche. In primo grado, Alex Cotoia viene assolto dai reati ascrittigli perchè il fatto non costituisce reato, ovvero riconoscendo la legittima difesa e, avverso la sentenza della Corte di Assise di Torino, proponeva appello la Procura Generale. La Corte d’Assise d’Appello, accogliendo i motivi della Procura, condannava Alex Cotoia riformando la sentenza di primo grado. Sarà poi la Cassazione, restituendo gli atti alla Corte d’Assise d’appello, a garantire ad Alex l’assoluzione nel suo processo d’appello bis il 13 gennaio 2025.

Un iter giudiziario che pareva non volgere mai al termine, specialmente dopo che la Procura di Torino, a fronte della nuova assoluzione, proponeva ricorso per Cassazione. Il 29 ottobre scorso si chiude definitivamente questo lungo capitolo di cronaca nera, con l’ inammissibilità del ricorso che rende l’assoluzione del ragazzo definitiva, dunque, non più impugnabile.

Di quella sera molti ricordi frammentari, giustificati secondo i periti da una dismnesia direttamente correlabile alla condizione mentale in cui versavano tutti i coinvolti, le versioni però ritenute credibili, genuine e perfettamente sovrapponibili, anche quando hanno dichiarato che l’uomo <<sembrava indemoniato, pensavamo che ci avrebbe ammazzato tutti>>. Ma allora perchè ci sono volute due celebrazioni di processi in appello per determinare l’assoluzione del ragazzo? La tesi avanzata dal Procuratore generale della sproporzione tra la difesa e la minaccia che stavano subendo i parenti della vittima ed accolta dalla Corte d’Appello in prima battuta, hanno ceduto il passo forse di fronte alle ulteriori nove ore di registrazioni di violenze verbali, minacce e aggressioni da parte di un uomo le cui vessazioni ai danni dei familiari erano quotidiane, interminabili, apparentemente insaziabili.

Alex ha anche deciso di cambiare il suo cognome in Cotoia, rifugiandosi in quello materno, rinnegando una volta e per tutte quell’uomo riverso a terra che di cognome invece faceva Pompa.

Al di là della richiesta normativa che vuole che vi sia contemporaneità tra lo stato di pericolo e la difesa esercitata, potrebbe essere legittimo domandarsi se una vita di maltrattamenti subiti direttamente e indirettamente sono sufficienti affinchè lo stato di pericolo si avverta sempre come attuale? O è una riflessione temibile in quanto potrebbe ampliare i casi di concreta applicabilità della scriminante, creando un precedente giudiziario pericoloso?

Cosa può aver significato per Alex assumersi il compito di salvare una madre arrivando finanche ad uccidere suo padre? Quanto ha significato e significherà in futuro l’inversione nella relazione parentale? Cosa può significare protezione e fino a dove può legittimamente arrivare?

Potremmo domandarci anche cosa spinge un uomo, come il padre, ad affermarsi con tanta prepotenza. Quale senso di frustrazione o insicurezza o bisogno di predominio o affermazione del sè si annida in un agito quotidianamente violento? Quali sono le possibili soluzioni per le vittime? Come ottenere una presa in carico effettiva che non le esponga ancora più apertamente a questo genere di maltrattamenti?

E’ bene ricordare che potrà sempre essere sporta denuncia/querela per i maltrattamenti subiti in famiglia, occasione nella quale è utile munirsi di refertazione medica perchè la notizia di reato segua un iter più veloce. Le Forze dell’Ordine provvedono in quella sede a comunicare alla persona offesa da un reato rientrante nel cd. Codice rosso il Centro Antiviolenza più vicino alla sua abitazione e che potrà prendere in carico la persona denunciante gratuitamente sia sotto il profilo psicologico che legale. Nelle successive 48h la persona offesa verrà sentita dal Pubblico Ministero e il procedimento a sua tutela prenderà le mosse.

Vivere è un diritto che nessuno può sottrarci e prima di arrivare a finali irreversibili, possiamo agire come una diga e cambiare il letto anche del fiume più impetuoso.

Marika La Pietra, avvocato

Categories: